LEGGE DI BILANCIO 2023 – novità significative
La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede alcune novità significative in materia di rapporti internazionali.
Nel prosieguo si esaminano, in particolare:
- il nuovo regime di deducibilità dei costi “black list”;
- le modalità di affrancamento degli utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato;
- le modifiche alla territorialità delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dai soggetti non residenti;
NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI “BLACK LIST”
L’art. 1 co. 84 della L. 197/2022 reintroduce, ai co. 9-bis – 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali. La nuova disposizione ricalca quella da ultimo introdotta dal DLgs. 147/2015, in vigore per il periodo di imposta 2015 “solare” e abrogata dal periodo di imposta 2016.
Nello specifico, si dispone che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con controparti residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
I suddetti limiti non trovano applicazione a fronte della prova dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia.
In altre parole, per effetto delle modifiche:
- i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (sen- za, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’o- perazione;
- i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.
Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.
Decorrenza
Non è prevista una data di decorrenza specifica, con la conseguenza che le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.1.2023 (data di entrata in vigore del- la L. 197/2022). Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’an- no solare, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023.
INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE INTERESSATE
I limiti in parola riguardano le spese e le altre componenti negative sostenute da imprese residenti in Italia e derivanti da operazioni intercorse con:
- “imprese” residenti o localizzate in Stati o territori “non cooperativi” (nuovo art. 110 co. 9-bis del TUIR);
- “professionisti” domiciliati negli stessi Stati o territori (nuovo art. 110 co. 9-quinquies del TUIR).
Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi” ai fini fiscali
Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell’art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
Black list UE
La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.
Revisione semestrale
L’elenco è soggetto a revisione due volte l’anno, circostanza che rende necessario verificare in modo abbastanza continuativo se la controparte risulti residente o localizzata in uno degli Stati della black list.
AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DELLE PARTECIPATE A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
Con l’art. 1 co. 87 – 95 della L. 197/2022 viene introdotta un’imposizione sostitutiva, in genere del 9%, sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato.
L’imposta sostitutiva, di natura opzionale, è finalizzata ad anticipare la tassazione di tali utili (il relativo pagamento deve essere effettuato nel 2023), di modo che gli utili medesimi, non siano più assoggettati a tassazione una volta distribuiti.
Disposizioni attuative
Sono previste disposizioni attuative del nuovo regime, da emanare con decreto
PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REALIZZATE DAI SOGGETTI NON RESIDENTI
L’art. 1 co. 96 – 99 della L. 197/2022 ha introdotto sostanziali ed importanti modifiche relative alla tassazione degli enti e società il cui valore deriva per la maggior parte da beni immobili localizzati nel territorio dello Stato italiano.
In particolare, l’articolo richiamato introduce due nuove norme:
- il nuovo art. 23 co. 1-bis del TUIR, che fornisce rilevanza territoriale alle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in relazione a parteci- pazioni in società ed enti non residenti, non negoziate in mercati rego- lamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia;
- il nuovo art. 5 co. 5-bis del DLgs. 461/97, secondo cui l’esenzione dal- l’imposta sostitutiva sui capital gain non qualificati realizzati da soggetti di cui all’art. 6 del DLgs. 239/96 non si applica in sede di cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indi- rettamente, da beni immobili situati in Italia.
Disciplina previgente
Prima delle summenzionate modifiche, la disciplina degli investimenti effettuati tramite società ed enti in immobili localizzati in Italia prevedeva una serie di esenzioni o l’irrilevanza territoriale dei redditi diversi realizzati in sede di cessione delle partecipazioni rilevanti.
In particolare, nessuna norma dell’art. 23 del TUIR prevedeva la rilevanza territoriale per i redditi realizzati da non residenti in relazione alla cessione di società anche esse non residenti, indipendentemente dalla natura degli asset che queste detenessero.
Per di più, in caso di cessione di partecipazioni non qualificate detenute in società ed enti residenti in Italia con asset di natura immobiliare o meno il co.5 dell’art. 5 del DLgs. 461/97 prevedeva (e tuttora prevede) una esenzione da tassazione in Italia nella misura in cui l’alienante non residente rientri tra quelli elencati nell’art. 6 del DLgs. 239/96:
- soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi interna- zionali resi esecutivi in Italia:
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali del- lo Stato.
Inoltre, anche qualora la cessione di una partecipazione in una società od ente il cui valore derivi – per la maggior parte – da beni immobili localizzati in Italia fosse ivi considerata territorialmente rilevante e non fosse coperta da alcuna norma di esenzione (ad esempio, in caso di cessione da parte di un soggetto estero di una partecipazione qualificata in una società immobiliare residente in Italia), la maggior parte dei trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia contengono una clausola analoga all’art. 13, paragrafo 5, del modello OCSE 2017 che riserva la potestà impositiva esclusiva allo Stato della residenza dell’alienante. Da ciò derivava l’impossibilità per lo Stato italiano di prelevare alcuna imposta su una eventuale plusvalenza.
4.1 AMBITO SOGGETTIVO
4.1.1 Art. 23 co. 1-bis del TUIR
Il nuovo co. 1-bis dell’art. 23 del TUIR si applica ai soggetti non residenti che cedono partecipazioni in società ed enti non residenti realizzando un reddito diverso ex art. 67 del TUIR.
Di conseguenza, rientrano nell’ambito di tale norma tutti i soggetti residenti all’estero quali persone fisiche, società, enti di qualunque natura (trusts, asso- ciazioni ecc.).
4.3 COORDINAMENTO CON LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Il nuovo regime impositivo relativo alle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni in società immobiliari appare essere di chiara derivazione OCSE.
Il testo di entrambe le norme, infatti, ricalca fedelmente quello dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE. Tale norma, inserita per la prima volta nel modello OCSE del 2003 e tutt’ora presente (con alcune modifiche) nel modello OCSE 2017, riconosce infatti potestà impositiva allo Stato in cui gli immobili sono situati in relazione alle plusvalenze conseguite da un residente dell’al- tro Stato a seguito dell’alienazione di partecipazioni o titoli similari (come partecipazioni in partnership o trust) derivanti per oltre il 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento durante i 365 giorni pre- cedenti l’alienazione da beni immobili situati nel primo Stato.
Atteso che le nuove norme si prefiggono di modificare la disciplina delle plusvalenze realizzate da non residenti in relazione a società ed enti immobiliari residenti e non residenti in Italia, l’applicazione effettiva di tale norma di- penderà anche dai Trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall’Italia.
Infatti, la norma potrà essere immediatamente oggetto di applicazione (ampliando la potestà impositiva italiana) senza necessità di analisi delle norme del Trattato rilevante solamente nei casi in cui:
- l’alienante non residente sia localizzato in un Paese che non ha un Trattato contro le doppie imposizioni concluso con l’Italia in vigore; oppure
- l’alienante non residente sia localizzato in un Paese che ha un Trattato contro le doppie imposizioni concluso con l’Italia in vigore ma non può beneficiarne (ad esempio, perché non considerato ivi “residente” ai sensi dell’art. 4 del modello OCSE).
In tutte le altre fattispecie, sarà di contro necessario valutare se la nuova normativa italiana possa essere considerata compatibile con il Trattato rilevante. A tal fine, sarà necessario che il Trattato concluso con lo Stato di residenza del soggetto alienante contenga una disposizione analoga a quella dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE. In assenza di una simile disposizione, infatti, dovrebbe venire in rilievo il disposto dell’art. 13, paragrafo 5, del modello OCSE che prevede la tassazione esclusiva dello Stato di residenza del soggetto alienante. Ciò porterebbe, quindi, all’impossibilità per l’Italia di applicare in concreto la nuova normativa.
Venendo ad una analisi puntuale dei Trattati rilevanti, in sede di pubblicazione della propria posizione ai fini della ratifica della Convenzione Multilaterale (MLI), l’Italia ha ritenuto che 20 dei Trattati da essa conclusi fino al 2017 contenessero una previsione similare a quella dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE. A questi vanno aggiunti altri quattro Trattati conclusi dall’Italia dopo il 2017 (ci si riferisce a quelli conclusi con Colombia, Giamaica, Panama e Uruguay).
Si tratta, quindi, dei 24 Trattati sotto riportati.
Armenia | Finlandia | Messico |
Arabia Saudita | Francia | Nuova Zelanda |
Azerbaijan | Filippine | Pakistan |
Barbados | Giamaica | Panama |
Canada | Hong Kong | Romania |
Cina46 | India | Svezia |
Colombia | Israele | Ucraina |
Estonia | Kenya | Uruguay |
Ciò comporta che le nuove previsioni normative inserite con la L. 197/2022 avranno effetto in relazione alle plusvalenze che soggetti residenti in uno degli Stati sopra elencati dovesse realizzare in relazione a società ed enti immobiliari residenti in Italia o all’estero che detengano immobili in Italia. Inoltre, esse si applicheranno anche nei casi in cui la Convenzione bilaterale con l’altro Stato non preveda disposizioni ad hoc per la tassazione delle plusvalenze in commento, ma entrambi gli Stati abbiano optato per la disposizione contenuta nell’art. 9, paragrafo 4, del MLI, la quale riproduce il contenuto dell’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE 2017 e troverebbe quindi applicazione ex novo (è il caso, ad esempio, dei rapporti con la Germania).
Ad esempio, qualora un soggetto residente in Colombia dovesse alienare una partecipazione in una società di capitali immobiliare residente in Italia, una eventuale plusvalenza sarebbe interamente tassabile in Italia, con corri- spondente obbligo per la Colombia di ridurre la doppia imposizione che dovesse venirsi a creare se e nella misura in cui anche tale ultimo Stato tassi tale plusvalenza.
Lo stesso avverrebbe nella misura in cui un soggetto residente in Colombia si trovasse a disporre di una partecipazione detenuta in una società immobiliare residente in Lussemburgo che detenga solamente immobili localizzati in Italia. In tal caso, ai sensi del nuovo art. 23 co. 1-bis del TUIR, tale plusvalenza sarebbe considerata territorialmente rilevante in Italia e ivi tassabile (ai sensi dell’art. 5 co. 5-bis del DLgs. 461/97). La potestà impositiva italiana sarebbe confermata dal Trattato concluso tra Italia e Colombia.
Concludendo, in fattispecie che vedono coinvolti più Stati, ai fini di com- prendere se possano emergere diversi livelli di imposizione in relazione a strutture societarie con immobili localizzati in Italia, andrà valutata la norma- tiva interna dei vari Stati coinvolti e i Trattati tra questi conclusi (se esistenti).
Trattato tra lo Stato di residenza dell’alienante e l’Italia | Tassazione in Italia della plusvalenza immobiliare |
Non in vigore | Sì |
In vigore – non presente clausola analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE | No |
In vigore – non presente clausola analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE ma lo Stato di residenza ha esercitato l’opzione dell’MLI per l’inserimento di tale previsione | Sì, se e quando l’Italia ratificherà il MLI optando per l’inserimento
della previsione analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE |
In vigore – presente clausola analoga all’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE | Sì |