Bonus Quotazione per le PMI

LEGGE DI BILANCIO 2022

 

BONUS QUOTAZIONE PER LE PMI

 

La legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga del credito di imposta per le PMI destinate alla quotazione (Art. 1 comma 46, L. 30 Dicembre 2021 n. 234).

L’incentivo si riduce tuttavia ad Euro 200.000, rispetto alla misura originaria di Euro 500.000 che scadeva nel 2021.

A fronte dei costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione si ha diritto ad un credito di imposta, fino ad un importo massimo di Euro 200.000, commisurato al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 Dicembre 2022 per la predetta finalità.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione e non soggiace al limite generale delle compensazioni (elevato nel 2022 ad Euro 2 milioni), e tantomeno al limite annuale di Euro 250.000 per i crediti di imposta da quadro RU.

La misura in questione riguarda le PMI (come definite a livello comunitario con la raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione) ed è relativa ai costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o See.

Le attività ammissibili sono quelle:

–    finalizzate alla quotazione quali l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi;

–    fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;

–    necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;

–    finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche;

–    di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione, del prospetto, dei documenti necessari per il collocamento presso investitori qualificati;

–    spese legali, fiscali, contrattualistiche inerenti la procedura di quotazione;

–    di comunicazione tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

***

 

A disposizione per ogni esigenza di approfondimento.

 

Milano, 17 Gennaio 2022

 

 

Dott. Andrea Mariani

 

 

Contattaci

Può scriverci per qualsiasi informazione

Vedi contatti

Contatti

Studio Rocco & Associati
Corso di Porta Vittoria, 18
20122 Milano, Italia
Tel. 025512751 - 025512745
Fax 0255180659
E-mail: studio@roccoeassociati.it
PIVA: 09733050158
Privacy Policy