Novità in materia di Ace e Super-Ace
Novità in materia di ACE e SUPER-ACE
Rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ACE e SUPER-ACE
Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) aveva, come noto, introdotto la cosiddetta “Super Ace” prevedendo che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo di quello dell’1,3% invece previsto dalla già esistente “Ace”.
La “super-ACE 2021” trova applicazione solo con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti “solari”).
La variazione in aumento del capitale proprio che rileva ai fini dell’applicazione del super-coefficiente del 15% non può in ogni caso eccedere l’ammontare massimo di 5 milioni di euro.
Nel caso dei soggetti IRES, l’applicazione del super-coefficiente del 15%, in un contesto in cui la base imponibile delle imposte sul reddito sconta un’aliquota di imposta del 24%, comporta un vantaggio fiscale netto pari al 3,6% della variazione in aumento agevolata del capitale proprio (= 15% x 24%), da cui consegue un beneficio massimo fruibile pari a 180.000,00 euro su una variazione in aumento del capitale proprio pari al tetto massimo riconosciuto di 5 milioni di euro.
Altra peculiarità della “super-ACE 2021”, rispetto alla ordinaria disciplina del beneficio ACE, consiste nel fatto che, relativamente ai conferimenti in denaro, la variazione in aumento del capitale proprio rileva a partire dal primo giorno del periodo di imposta e non soltanto a partire dal giorno in cui il conferimento in denaro è stato concretamente effettuato, escludendo pertanto l’obbligo di procedere al “ragguaglio ad anno” per i conferimenti in denaro effettuati nel corso del periodo di imposta e rendendo così “pieno” il beneficio fruibile anche per quei conferimenti che si fossero perfezionati verso la fine del periodo di imposta.
Al fine di evitare variazioni in aumento del capitale proprio nel periodo super-agevolato, seguite poi da “rapide” riduzioni del medesimo nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2021, la speciale disciplina della “Super-ACE” prevede espressamente, in corrispondenza dei co. 3 e 4 dell’art. 19 del DL 73/2021, un meccanismo di “recapture” del beneficio fruito (sia nel caso di fruizione “ordinaria” sotto forma di variazione in diminuzione deducibile dalla base imponibile, sia nel caso di fruizione “speciale” sotto forma di credito di imposta).
In particolare, tale meccanismo di “recapture” implica che, per non dover restituire nemmeno in parte il beneficio fruito, la variazione in aumento del capitale proprio, che ha dato titolo a fruire della “Super ACE 2021” non deve venire riassorbita da variazioni in diminuzione del capitale proprio prima della fine del secondo periodo di imposta a quello in corso al 31.12.2021 (prima dell’1.1.2024, per i soggetti “solari”).
Con la risposta all’interpello 889/2021 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la rilevanza ai fini “ACE” e “SUPER- ACE” della riserva da rivalutazione derivante dalle rivalutazioni dei beni materiali e immateriali (anche con metodo “indiretto” ossia mediante la riduzione dei fondi ammortamento).
L’Agenzia, richiamando la circolare 21/E/2015, ha preliminarmente concluso per la esclusione delle riserve di rivalutazione dall’Ace nell’anno di iscrizione in Bilancio, in quanto generate da processi valutativi.
Le riserve di rivalutazione possono però rientrare nell’ambito di applicazione dell’”Ace” e “Super-Ace” per la quota parte dei maggiori valori che viene poi realizzata.
Il “realizzo” dei plusvalori può ritenersi avvenuto:
-in caso di vendita dei beni rivalutati
-per effetto del transito a conto economico dei maggiori ammortamenti stanziati sulla rivalutazione.
Ciò che rileva a questi fini è la maggiore quota di ammortamento contabile (non fiscale): quindi, ad esempio, per i marchi rivalutati si dovrà considerare realizzato l’importo dell’ammortamento iscritto a bilancio (anche se deducibile nei limiti di un cinquantesimo).
Nel corso di “Telefisco 2022”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i maggiori ammortamenti transitati a conto economico 2021 per effetto della rivalutazione (anche a seguito di riduzione del fondo ammortamento), costituiscono un incremento rilevante ai fini della “Super Ace”.
L’importo da considerare si calcola confrontando l’ammortamento stanziato sui beni rivalutati con quello che si sarebbe generato in assenza di rivalutazione (anche indiretta con riduzione del fondo ammortamento).
E’ dunque importante, già nei lavori preparatori alla predisposizione del Bilancio d’Esercizio, una puntuale individuazione degli ammortamenti 2021 transitati a conto economico per effetto della rivalutazione effettuata nel precedente esercizio.
Novità in tema di ragguaglio temporale ai fini ACE e SUPER-ACE
Il Decreto Sostegni-bis ha previsto, per l’agevolazione “Super ACE”, la decorrenza dal primo giorno dell’esercizio in relazione agli incrementi patrimoniali 2021.
Questa regola speciale deroga al principio previsto per l’ACE ordinaria che prevede, per gli apporti dei soci in denaro mediante aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, rinunce a crediti dei soci, che la loro rilevanza sia parametrata al numero di giorni che mancano alla fine dell’esercizio.
In occasione di “Telefisco 2022” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’assenza di ragguaglio temporale, ai fini del calcolo dell’agevolazione, si riferisce esclusivamente alla Super ACE, e quindi solo per gli apporti 2021 fino a 5 milioni di Euro.
Da ultimo, è stato chiarito che vige invece il ragguaglio temporale anche per la “Super ACE” qualora il periodo di imposta sia inferiore ai 12 mesi.
In questo caso il coefficiente del 15% (come avviene anche per l’”ACE” ordinaria) essendo commisurato a un anno solare, dovrà essere ragguagliato alla diversa durata del periodo di imposta.
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A disposizione per ogni esigenza di approfondimento.
Milano, 31 Gennaio 2022
Dott. Andrea Mariani