Novità in tema di Esterometro dal 1 Luglio 2022
Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022
Con l’art.5, c.14-ter, L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (G.U.n.301 del 20/12/2021), è stata confermata l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro), a decorrere dal 1 luglio 2022.
Questo comporta che per le operazioni dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica possono ancora trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate con cadenza trimestrale i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato attraverso l’”esterometro”.
A decorrere dal 1° luglio 2022 la trasmissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio di Dati “SDI”, già obbligatoria in Italia per le fatture interne e facoltativa per le fatture estere, diventerà obbligatoria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.
Si ricorda che restano esonerati dall’adempimento i soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica quali, a titolo di esempio, i contribuenti che si avvalgono dei regimi di vantaggio come i minimi o forfetari. Si ricorda inoltre che restano escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Tutto ciò premesso, quindi, per il solo anno 2022 dovranno essere tenute in considerazione due modalità diverse per espletare il medesimo adempimento comunicativo:
– Per le operazioni da e verso l’estero del periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, in caso non si volesse già provvedere con invio facoltativo tramite SDI, si potrà ancora considerare possibile l’invio dell’”Esterometro” entro le scadenze del 2 maggio per le operazioni del primo trimestre 2022 ed entro il 31 luglio per le operazioni del secondo trimestre 2022;
– Per le operazioni da e verso l’estero dal 1° luglio 2022 in poi, il canale di invio sarà lo SDI e ciò comporterà che dalla comunicazione trimestrale si passerà obbligatoriamente allo standard della fatturazione elettronica.
I dati delle operazioni saranno trasmessi con termini differenziati per le operazioni attive e passive di seguito specificati:
- Per le operazioni attive la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati della fattura a soggetto estero è effettuata entro 12 giorni dal termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- Per le operazioni passive la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Gli operatori hanno ancora alcuni mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici in quanto, soprattutto con riferimento alle fatture passive, è doveroso prendere i necessari accorgimenti al fine di poter registrare tempestivamente i documenti relativi alle fatture passive da fornitori esteri che spesso possono ancora essere ricevute solamente in modalità cartacea o essere ricavate in formato digitale dai portali di utenze estere.
Per le fatture passive estere, infatti, oltre alla corretta registrazione ai fini contabili e fiscali, deve ora essere generato un documento fiscale quale autofattura o documento integrativo da inviare allo SDI per il corretto adempimento in oggetto.
Operativamente, le ultime specifiche aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23/12/2021 richiedono che per le operazioni attive è necessario impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i seguenti tipi di documento:
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni (articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
TD20 autofattura per regolarizzazione/integrazione delle fatture (articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).
A disposizione per ogni esigenza di approfondimento.
Dott. Fabio Pennetta