Piani di risparmio
Piani di risparmio a lungo termine
La legge di bilancio 2017 (successivamente modificata dal DL 50/2017 convertito) ha introdotto i PIR, ossia i piani di risparmio a lungo termine i cui redditi beneficiano dell’esenzione:
- dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);
- dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.
In merito ai soggetti destinatari del regime agevolativo, le Linee guida del MEF pubblicate ieri precisano che esso si applica alle persone fisiche:
- fiscalmente residenti in Italia;
- che non possiedono nello stesso momento più di un PIR, salvo il caso in cui non si chiuda un PIR e se ne apra un altro nel quale sono destinate somme nel limite annuale di 30.000 euro e complessivo di 150.000 euro;
- che non condividono il piano con altri soggetti;
- indipendentemente dalla loro età: anche i soggetti minorenni, quindi, possono essere titolari di un PIR.
Il MEF definisce il concetto di investimento “PIR conforme”, quando:
- detto investimento non è superiore a 30.000 euro l’anno e a 150.000 euro complessivamente;
- gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono non sono superiori al 10%;
- almeno una parte (70%) dell’investimento totale è destinata a strumenti finanziari c.d. “qualificati”, ossia quelli, anche non negoziati, di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o residenti in Stati Ue o See con stabile organizzazione nel territorio medesimo. Questo requisito deve essere valutato al momento in cui il titolare effettua l’investimento;
- una parte dell’investimento sopracitato (almeno il 30% del 70%) deve essere destinato a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mercati esteri;
- gli strumenti finanziari sono detenuti per il periodo di tempo minimo di cinque anni. A tal fine, assume rilevanza, in ciascun anno solare, la data di acquisto puntuale degli strumenti e quella di cessione (o rimborso);
- gli strumenti finanziari che lo compongono non sono emessi o stipulati con soggetti residenti in Paesi diversi da quelli indicati nella c.d. “white list” di cui al DM 4 settembre 1996;
- le partecipazioni sociali che compongono il PIR sono considerate non qualificate ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c-bis) del TUIR e, in generale, i redditi degli strumenti finanziari che lo compongono non concorrono alla formazione del reddito complessivo del sottoscrittore.
Le Linee guida del MEF precisano che è irrilevante che gli strumenti finanziari siano espressione del capitale di rischio (azioni e quote di società) o del capitale di debito (obbligazioni e altri titoli di debito) dell’impresa. Rileva, invece, che l’impresa svolga un’attività diversa da quella immobiliare e che sia fiscalmente residente nello Stato italiano, oppure, nel caso in cui sia residente in Stati Ue o aderenti allo See, che abbia una stabile organizzazione nel territorio medesimo: a questi fini rileva sempre il momento in cui il titolare del PIR effettua gli investimenti.
Il MEF illustra poi il caso del prelievo della liquidità o del trasferimento degli strumenti finanziari ad altro rapporto. In tale circostanza, anche se resta il medesimo intestatario, il valore del PIR si riduce di un ammontare corrispondente alle somme prelevate o al costo d’acquisto degli strumenti trasferiti: resta ferma la possibilità di destinare altre risorse nel piano, nello stesso anno del prelievo o del trasferimento o in anni successivi, nel rispetto del limite annuale di 30.000 euro.
Ad esempio, investendo 30.000 euro nell’anno 1 e prelevando 3.000 euro sempre in tale anno, si può destinare, nel medesimo anno 1, una somma fino a 3.000 euro. Tale somma può essere destinata nel piano anche in un anno successivo qualora in tale anno siano state destinate somme per un importo non superiore a 27.000 euro.