Riforma fallimentare
La riforma fallimentare e il ruolo dei professionisti
Il 30 ottobre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254, la Legge n. 155/2017 che riforma i principi e gli istituti di gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza. All’art. 1 del testo il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, al fine di riformare le procedure concorsuali e disciplinare nuovamente sia la composizione delle crisi da sovraindebitamento sia il sistema dei privilegi e delle garanzie.
La riforma ha l’intento di abbattere i costi e i tempi delle procedure concorsuali e impone a determinate Srl di dotarsi di un adeguato organo di vigilanza costituito da professionisti per permettere una risoluzione anticipata, immediata ed efficace della crisi a beneficio dell’impresa, degli stakeholders e di tutti i soggetti portatori di interessi.
Vediamo la riforma in cinque punti:
Non si parlerà più di fallito e di fallimento: Non è solo un mero cambiamento terminologico in quanto con la riforma vengono meno i vincoli che oggi impediscono a chi ha avuto un insuccesso imprenditoriale di carattere economico a ritentare nuovamente. In caso di liquidazione obbligata non si parlerà più di “fallimento”, ma di “procedura di liquidazione giudiziale dei beni” formata da una fase preventiva e stragiudizialedi allerta attivabile direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici.
Nuovo organo della Camera di Commercio: In caso di procedura su base volontaria, l’imprenditore sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale dei beni potrà rivolgersi ad un organo pubblico che verrà istituito presso le Camere di Commercio, con il quale collaborerà per intercettare gli indicatori di crisi della propria impresa o giungere ad un accordo con i creditori. Se la procedura è d’ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l’incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro sei mesi con i creditori. L’esito negativo della fase di allerta è pubblicato nel registro delle imprese.
Misure premiali: L’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali (non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali).
Continuità Aziendale: la legge amplia l’istituto del concordato in continuità aziendale dell’impresa in crisi purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Viene quindi considerata la liquidazione giudiziale e l’alienazione degli asset aziendali come ultima soluzione. Resta l’onere per l’impresa di corrispondere almeno il 20% dell’ammontare totale dei crediti chirografari ai creditori;
Riconoscimento della centralità dei controlli societari: Nell’ambito delle modifiche da apportare al codice civile, la riforma del diritto fallimentare pone l’accento sulla necessità di dotaredi un organo di controllo (anche monocratico) o del revisore, le srl che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:
- attivo dello stato patrimoniale: due milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni:due milioni di euro;
- numero di dipendenti maggiore di dieci.
Al contrario, sono ritenute esonerate da tale obbligo le società che per tre esercizi consecutivi non abbiano superato alcuno dei suddetti limiti (art. 14 comma 1 lett. i). In caso di mancato rispetto dell’obbligo di nomina, entro il termine previsto dall’art. 2477 comma 5 c.c., sarà attribuito al Tribunale il compito di intervenire e provvedere su istanza di ogni interessato o anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese (art. 14 comma 1 lett. h).
Il professionista incaricato alla vigilanza deve avvisare immediatamente l’organo amministrativo dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di inerzia o di inadeguata risposta da parte di quest’ultimo, ha l’obbligo di informare tempestivamente l’organismo di composizione assistita della crisi di cui all’art. 4 comma 1 lett. b).